Egregi Clienti,
A decorrere dal 1° gennaio 2017 una serie di codici tributo è stata oggetto di un processo di revisione finalizzato alla riduzione del relativo numero e all’aggiornamento della relativa denominazione.
Di conseguenza dalla predetta data, tali codici sono, di fatto, soppressi per confluenza in altri codici tributo.
In particolare si evidenzia la soppressione:
– dei codici tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e 1013 (ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell’anno successivo) e la relativa confluenza nel codice tributo 1001;
– del codice tributo 3815 (addizionale regionale IRPEF importo minimo) e la relativa confluenza nel codice tributo 3802;
– del codice tributo 1038 (ritenute su provvigioni) e la relativa confluenza nel codice tributo 1040.
Per maggior completezza di informazione e ritenendo di farVi cosa gradita, Vi alleghiamo la Risoluzione 13/E dell’Agenzia dell’Entrate riportante nel dettaglio il nuovo elenco dei codici tributo da utilizzare dal 1° gennaio 2017.
Con i migliori saluti
Studio Terruzzi